Parcheggi rosa - Regolamento

Parcheggi rosa - Regolamento

  • 21 March, 2023
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI  

 

DECRETO 7 aprile 2022 .  

 

Definizione delle modalità di concessione dei contributi in favore dei comuni che provvedono ad istituire spazi riservati destinati alla sosta gratuita dei veicoli delle donne in stato di  gravidanza o di genitori con un bambino in età non superiore a due anni.   

 

 IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

 DI CONCERTO CON   

 IL MINISTRO DELL’ECONOMIAE DELLE FINANZE

  E CON

  IL MINISTRO PER LE DISABILITÀ

 

 

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;

 

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e   successive modificazioni recante: «Codice in materia di   protezione dei dati personali»;  

 

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante   «Nuovo codice della strada», di seguito «Codice   della strada»;  

 

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante   «Testo unico degli enti locali»;

 

Visto l’art. 19, comma 5, del decreto-legge 1 luglio   2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, che dispone che «le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel   rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a   società a capitale interamente pubblico su cui le predette   amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello   esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività   quasi esclusivamente nei confronti dell’amministrazione   dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi ai fondi sono a carico   delle risorse finanziarie dei fondi stessi»;  

 

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio   di previsione dello Stato per l’anno finanziario   2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»,   ed in particolare l’art. 1, comma 819, che istituisce nello   stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei   trasporti «un fondo con una dotazione di 3 milioni di euro   per l’anno 2021 e di 6 milioni di euro per l’anno 2022, destinato all’erogazione, nei limiti delle risorse disponibili   per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di contributi in   favore dei comuni che, con ordinanza adottata entro il   30 giugno 2021 ai sensi dell’articolo 7 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,   provvedono a istituire spazi riservati destinati alla sosta   gratuita dei veicoli adibiti al servizio di persone con limitata   o impedita capacità motoria muniti di contrassegno   speciale ovvero delle donne in stato di gravidanza»;

 

Considerato che il decreto-legge 10 settembre 2021,   n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre   2021, n. 156, all’art. 1, comma 2, lettera a) ha modificato il citato comma 819, disponendo che il contributo   sia concesso in favore dei comuni che, con ordinanza   adottata entro il 15 ottobre 2021 ai sensi dell’art. 7 del codice della strada, provvedono a istituire spazi riservati destinati alla sosta gratuita dei veicoli delle donne in stato   di gravidanza o di genitori con un bambino di età non   superiore a due anni ovvero a prevedere la gratuità della   sosta dei veicoli adibiti al servizio di persone con limitata  o impedita capacità motoria muniti di contrassegno   speciale, nelle aree di sosta o di parcheggio a pagamento,   qualora risultino già occupati o indisponibili gli stalli a   loro riservati;

 

Visto che il medesimo decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge  9 novembre 2021, n. 156, all’art. 1, comma 1, lettera f) , dispone che «Ai veicoli al servizio di persone con disabilità,   titolari del contrassegno speciale ai sensi dell’articolo 381, comma 2, del regolamento, è consentito sostare gratuitamente nelle aree di sosta o parcheggio a pagamento, qualora risultino già occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati», a decorrere dal 1° gennaio 2022;

 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre   1992, n. 495, recante «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada»;  


Visto il capitolo 1310, istituito con legge 30 dicembre   2020, n. 178, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili, «Fondo in favore   dei comuni per l’istituzione di spazi riservati alla sosta  gratuita dei veicoli adibiti al servizio di persone con limitata   o impedita capacità motoria muniti di contrassegno  speciale ovvero delle donne in stato di gravidanza»;  

 

Considerato che l’art. 1, comma 820, della medesima  legge n. 178 del 2020, così come modificato dal decreto legge   10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni,   dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, demanda   ad apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e della   mobilità sostenibili, da adottarsi di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e per le disabilità, previa   intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie   locali, la definizione dei criteri ai fini del riconoscimento   del contributo a ciascun comune, nonché le modalità di presentazione delle domande e di erogazione del contributo medesimo;


Ritenuto che per l’individuazione dei soli spazi riservati ai veicoli adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria muniti di contrassegno speciale, nelle aree di sosta o di parcheggio a pagamento, si   provvede mediante ordinanza ai sensi dell’art. 7 del Codice della strada;

Rilevato che, nelle more delle modifiche al citato decreto   del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, è necessario fornire indicazioni preliminari al fine di   adottare i provvedimenti necessari all’individuazione degli spazi riservati destinati alla sosta gratuita dei veicoli   adibiti al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni;  

 

 

Considerata la necessità di provvedere all’individuazione delle procedure operative per dare attuazione alle previsioni di cui all’art. 1, comma 819, della citata legge   n. 178 del 2020;

 

 Valutata la necessità di avvalersi di società a capitale interamente pubblico per le attività di attuazione ed esecuzione connesse all’adozione del decreto di cui all’art. 1,   comma 819, della legge n. 178 del 2020;  

 

Acquisita l’intesa della Conferenza Stato-città ed autonomie   locali resa nella seduta del 16 marzo 2022;  

 

Decreta:

 

 Art. 1.   Oggetto

 

 1. Il presente decreto disciplina i criteri e le modalità di concessione ed erogazione dei contributi di cui all’art. 1, comma 819, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e successive modifiche ed integrazioni.  

 

2. Il contributo è erogato a favore dei comuni che:

a) con delibere della giunta, istituiscono o hanno   istituito spazi riservati destinati alla sosta gratuita dei veicoli adibiti al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni, di seguito denominati «stalli rosa»;

 

b) con ordinanza adottata ai sensi dell’art. 7 del Codice della strada, istituiscono o hanno istituito, entro il   termine di cui all’art. 1, comma 819, della citata legge   n. 178 del 2020 e limitatamente all’ipotesi di cui al successivo  

art. 2, comma 2, lettera c) , spazi riservati al servizio   di persone con limitata o impedita capacità motoria   muniti di contrassegno speciale;  

 

c) con ordinanza adottata dal 10 novembre al 31 dicembre 2021, hanno previsto la gratuità della sosta dei   veicoli adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria muniti di contrassegno speciale,  nelle aree di sosta o di parcheggio a pagamento, qualora risultino già occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati.

 

 3. Ai fini del presente decreto, gli «stalli rosa» sono   realizzati secondo le indicazioni preliminari per la segnaletica di cui all’allegato 1 al presente decreto.  

 

Art. 2.   Richiedenti

 

 1. Il contributo può essere richiesto esclusivamente dai   comuni, nella persona del sindaco, da un suo delegato o   dal soggetto indicato ai sensi del comma 2, lettera a) , del  presente articolo.  

 

2. Per accedere al contributo le ordinanze e le delibere della giunta comunale, devono contenere:  

 

a) l’indicazione della persona delegata a presentare la domanda;  

 

b) il numero degli «stalli rosa» realizzati a partire dal 1° gennaio 2021 o il numero degli stalli rosa che si   intende realizzare;  

 

c) per le sole ordinanze emanate dal 1° gennaio al   9 novembre 2021, il numero degli stalli realizzati o da   realizzare per veicoli adibiti al servizio di persone con   limitata o impedita capacità motoria muniti di contrassegno   speciale;

 

 d) per le sole ordinanze emanate dal 10 novembre al   31 dicembre 2021, la previsione della gratuità della sosta   dei veicoli adibiti al servizio di persone con limitata o impedita   capacità motoria muniti di contrassegno speciale,   nelle aree di sosta o di parcheggio a pagamento, qualora   risultino già occupati o indisponibili gli stalli a loro   riservati.  

 

Art. 3.   Procedura

 

 1. Per accedere al contributo, il richiedente effettua la   registrazione sulla piattaforma informatica «Contributo stalli rosa», di seguito denominata «Piattaforma», accessibile   direttamente o dal sito del Ministero delle infrastrutture   e della mobilità sostenibili. La Piattaforma è   resa disponibile entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione   del presente decreto. Il richiedente, dopo essersi   registrato, compila l’istanza disponibile sulla piattaforma   stessa entro sessanta giorni dalla data di attivazione. Non   saranno ammesse domande presentate oltre tale termine   o con modalità diverse da quelle indicate nel presente  decreto.

 

2. L’istanza, scaricata dalla piattaforma, è firmata digitalmente   da uno dei soggetti indicati dall’art. 2, comma 1, e inoltrata per il tramite della piattaforma.  

 

3. Il contenuto minimo dell’istanza è il seguente:  

 

a) gli estremi dell’ordinanza o delibera della giunta   comunale, con indicazione del numero di protocollo e   della data di adozione;  

 

b) il numero complessivo degli «stalli rosa» realizzati o che si prevede di realizzare;     

 

c) per le sole ordinanze emanate dal 1° gennaio al   9 novembre 2021, il numero degli stalli realizzati o da   realizzare per veicoli adibiti al servizio di persone con   limitata o impedita capacità motoria muniti di contrassegno   speciale;  

 

d) per le sole ordinanze emanate dal 10 novembre al   31 dicembre 2021, la previsione della gratuità della sosta   dei veicoli adibiti al servizio di persone con limitata o impedita   capacità motoria muniti di contrassegno speciale,   nelle aree di sosta o di parcheggio a pagamento, qualora   risultino già occupati o indisponibili gli stalli a loro   riservati;

 

e) IBAN del conto corrente di tesoreria intestato al   comune.   4. Alla domanda deve essere allegata copia dell’ordinanza   e/o della delibera di giunta comunale e dell’eventuale   delega al soggetto richiedente.

 

5. La piattaforma prevede la notifica, all’indirizzo di   posta elettronica certificata (PEC) utilizzata dal comune   in fase di registrazione, della ricezione dell’istanza con   il numero di protocollo assegnato e copia dell’istanza   stessa.

 

 Art. 4.   Quantificazione ed erogazione del contributo

 

1. Salvo quanto disposto dal successivo comma 2, il   contributo è erogato nella misura complessiva di euro 500 per ciascuno stallo realizzato o che si prevede di   realizzare.  

 

2. Qualora le ordinanze prevedano la gratuità della sosta   ai sensi dell’art. 2, lettera d) del presente decreto, è riconosciuto un contributo forfettario di 1.000 euro erogato in un’unica soluzione.  

 

3. Per gli stalli «rosa» il contributo è riconosciuto per un numero massimo di stalli secondo lo schema seguente:  



contributi per parcheggi rosa



4. La fascia demografica di riferimento è individuata   sulla base del numero di abitanti residenti nel comune alla data del 1° gennaio 2021 (fonte ISTAT).


 5. Il contributo è erogato in un’unica soluzione in base   all’ordine cronologico di presentazione delle istanze sulla  piattaforma e fino ad esaurimento delle risorse disponibili,  al netto degli oneri di cui all’art. 8, comma 4.


 6. Nel caso in cui l’importo totale del contributo spettante rispetto al numero complessivo degli stalli realizzati, risulti inferiore all’importo erogato, il comune provvede alla restituzione della differenza tramite versamento al bilancio dello Stato, capo XV,   sul capitolo 3570 «Entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero delle infrastrutture e trasporti»


art. 3 «Recuperi, restituzioni e rimborsi vari», IBAN   IT70R0100003245348015357003.


Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili si riserva di effettuare  i relativi controlli a campione.


 

Art. 5.   Attività istruttoria


 

1. Ai fini del riconoscimento e dell’erogazione del contributo,   il Ministero delle infrastrutture e della mobilità   sostenibili, attraverso CONSAP S.p.a., procede ad effettuare   l’istruttoria delle istanze e dei relativi allegati pervenuti   sulla piattaforma.  



2. Qualora il numero dei comuni richiedente il   contributo sia inferiore a 500, l’istruttoria è condotta   direttamente dagli uffici del Ministero delle infrastrutture   e della mobilità sostenibili e l’importo della   convenzione da stipulare con CONSAP è rimodulato   di conseguenza.  


 

Art. 6.   Soggetti attuatori


 

1. L’amministrazione responsabile per l’attuazione del   presente decreto è il Ministero delle infrastrutture e della   mobilità sostenibili che si avvale della società CONSAP -   Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a., ai sensi   dell’art. 19, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2009   convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009,   n. 102, mediante la stipula di apposita convenzione.  


 

Art. 7.   Trattamento dei dati personali


 

1. Il titolare del trattamento dei dati personali di cui   all’applicazione web dedicata e inerente allo svolgimento dei propri compiti istituzionali, è il Ministero delle   infrastrutture e della mobilità sostenibili.


 

2. Il soggetto attuatore di cui all’art. 6 è designato dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili quale responsabile del trattamento dei dati personali con apposito atto scritto in cui sono specificati analiticamente i  compiti affidati, che non comportano decisioni sulle finalità e sulle modalità di utilizzazione dei dati stessi che restano nella sfera della titolarità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, in conformità all’art. 28 del   regolamento (UE) 2016/679.


3. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili assicura il trattamento dei dati personali nel rispetto   della normativa vigente con riferimento, in particolare, alle modalità e ai tempi di conservazione dei dati, nel   rispetto dei principi di privacy by design e by default , limitandolo alla sola realizzazione dei compiti attinenti all’attribuzione   del contributo e ai successivi controlli sulla relativa erogazione. Nella convenzione di cui all’art. 6 sono   individuate le misure tecniche e organizzative volte ad assicurare un adeguato livello di sicurezza con riferimento ai rischi derivanti dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall’accesso,   in modo accidentale o illegale, a dati personali, nel rispetto dell’art. 32 del regolamento (UE) 2016/679, nonché i   tempi di conservazione dei dati.  


 


Art. 8.   Norme finanziarie


 

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall’attuazione del presente decreto si provvede mediante l’utilizzo delle   risorse di cui all’autorizzazione di spesa di cui all’art. 1, comma 819, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.


 

2. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, quale amministrazione responsabile per l’attuazione   del presente decreto, in base all’art. 6, si avvale, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati   personali, della società CONSAP S.p.a., senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato ai sensi dell’art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.


 

3. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili provvede ad accreditare su contabilità ordinaria,   in favore del funzionario delegato di CONSAP S.p.a., le somme necessarie per dare attuazione all’art. 3 del presente   decreto con le seguenti modalità:


 

a) in misura pari al 50 per cento delle somme disponibili al netto dei costi della convenzione, successivamente   alla relativa registrazione;  

b) la restante somma è versata in misura pari alle richieste di contributo da erogare.  


 

4. Gli oneri e le spese per l’attuazione della convenzione sono pari, salvo quanto previsto all’art. 5 comma 2, ad   un massimo di euro 616.000, cui si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 1.  


 

5. Eventuali economie conseguite in sede di realizzazione della piattaforma di cui all’art. 3 sono in ogni caso   destinate all’erogazione del contributo di cui all’art. 4.  


 

Il presente decreto, vistato e registrato dai competenti organi di controllo ai sensi di legge, entra in vigore il giorno   successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.   Roma, 7 aprile 2022


 


 

INDICAZIONI PRELIMINARI PER LA SEGNALETICA DEGLI “STALLI ROSA”


 

A seguito delle modifiche apportate al Codice della Strada negli ultimi anni in materia di   riservazione della sosta (D.Lgs. 257/16, D.L. n. 50/17, D.L. n. 76/20 e D.L. n. 121/21), con il presente   documento sono fornite le indicazioni preliminari per l’installazione della segnaletica verticale e la   realizzazione di quella orizzontale destinata a contrassegnare i c.d. “stalli rosa”.



 Per “stalli rosa” si intendono gli stalli riservati alla sosta dei veicoli a servizio delle donne in stato   di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni, muniti di contrassegno   speciale, denominato “permesso rosa”.   Pertanto, è stato individuato il seguente pittogramma, mutuato da quello che alcuni comuni   italiani hanno già adottato, che rappresenta le due condizioni di possibile utilizzo dello stallo rosa,   ovvero donna in stato di gravidanza e genitore con un bambino di età non superiore a due anni, ricavabile dall’immagine della carrozzina per bambini.  





dima segnaletica orizzontale - stallo rosa

Tale pittogramma dovrà essere utilizzato per la riservazione degli stalli rosa sia come simbolo da inserire nel segnale di cui alla Fig. II 79/c dell’art. 120 del Regolamento del Codice della Strada (come da esempio sotto riportato) sia come iscrizione sulla pavimentazione, fermo restando che la striscia di delimitazione dello stallo rosa, così come quella di tutti gli altri stalli   riservati, deve essere di colore giallo, proprio della riservazione ai sensi dell’art. 149 del   Regolamento.         


segnale parcheggio rosa

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