Segnaletiche per Monopattini e micromobilità
Decreto Ministero dei Trasporti - 04/06/2019 - n. 229 - Micromobilità elettrica
Dispositivi per la micromobilità elettrica e procedure per l'autorizzazione alla circolazione sperimentale
Prot. n. 292 del 04/06/2019
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
VISTO il comma
102 dell'articolo 1 della legge 30 Dicembre 2018 n.145 recante “Bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale
per il triennio 2019-2021", che ha introdotto la possibilità di
autorizzare la sperimentazione della circolazione su strada di veicoli per la
mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, quali segway,
hoverboard e monopattini, ed ha previsto l'emanazione di uno specifico decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per la definizione della
modalità di attuazione e degli strumenti operativi della sperimentazione.
VISTO il decreto legislativo 30 aprile 1992. n. 285, recante “Nuovo codice
della Strada", e successive modificazioni, di seguito “Codice della
Strada";
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495,
recante “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada”
e successive modificazioni di seguito "Regolamento”;
VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante codice del
consumo;
VISTO il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 194, recante, tra l 'altro,
attuazione della direttiva 2014/30/UE concernente l'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica, e
successive modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, recante, tra l'altro,
attuazione della direttiva 2006/42/CE alle macchine e successive modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, recante attuazione della
direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008,
relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;
VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 4 agosto
2017 "Individuazione delle linee guida per i piani urbani di mobilità
sostenibile, ai sensi dell'articolo 3 comma 7, del decreto legislativo 16
dicembre 2016 n. 257”.
RITENUTO che le presenti disposizioni non si applicano alle macchine per uso di
bambini e per uso invalidi né ai velocipedi, quali definiti rispettivamente ai
sensi degli articoli 46 e 50 del citato Codice della Strada.
RITENUTO altresì che le presenti disposizioni non si applicano ai veicoli della
categoria L1e veicolo a motore leggero a due ruote, come classificati ai sensi
del regolamento del Parlamento europeo e deI Consiglio, del 15gennaio 2013 n. 168 relati o all'omologazione e alla vigilanza del
mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli;
RITENUTO infine che le presenti disposizioni non si applicano ai prodotti che
rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo 11 aprile 2011 n.
54, recante attuazione sulla sicurezza dei giocattoli;
CONSIDERATO che al fine di attuare la disposizione del citato comma 102
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145,
garantendo la sicurezza degli utilizzatori dei dispositivi per la mobilità
personale nonché di tutti gli altri utenti stradali ed in particolare dei
pedoni e degli altri utenti deboli, è necessario provvedere ad una disciplina
differenziata per i diversi dispositivi in relazione ai possibili ambiti di
circolazione su strada;
CONSIDERATA la necessità di individuare le tipologie di dispositivi per la
mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica che possono essere
ammessi alla sperimentazione per la circolazione su strada;
CONSIDERATA la necessità di individuare specifici criteri per l'autorizzazione
della sperimentazione della circolazione su strada, di dispositivi per la
mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica;
CONSIDERATO che, nelle more dell'emanazione di una specifica norma europea, la
sperimentazione potrà consentire di valutare l'interazione dei dispositivi con
gli altri utenti previsti dal Codice della Strada;
CONSIDERATO che presso diverse zone ed agglomerati del territorio nazionale si
registrano superamenti dei valori limite di qualità dell'aria per il materiale
particolato PM10 ed il biossido di azoto;
RITENUTO che sussista pertanto la necessità di adottare interventi addizionali
rispetto a quelli fino ad oggi previsti al fine di prevenire e fronteggiare i
superamenti dei valori limite di concentrazione atmosferica del materiale
particolato PM10 registrati a partire dal 2005 sul territorio nazionale;
CONSIDERATO che tale necessità è stata espressa anche nel Protocollo d'intesa
per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della
qualità dell'aria del 4 giugno 2019, che individua tra le attività da porre in
essere, l'adozione del presente decreto;
RITENUTO quindi che le presenti disposizioni possano ritenersi utili ai fini
del contrasto all'inquinamento atmosferico, in virtù dei benefici derivanti
dalla variazione della quota modale degli spostamenti per la mobilità personale
con dispositivi a propulsione prevalentemente elettrica;
RITENUTO che la micromobilità elettrica possa rientrare nei sistemi di mobilità e trasporti sostenibili e di alta qualità anche sotto il profilo ambientale economico e sociale;
DECRETA
Articolo 1 - Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente decreto definisce le modalità di attuazione e gli
strumenti operativi della sperimentazione della circolazione su strada di
dispositivi per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica,
di seguito “dispositivi per la micromobilità elettrica", come
individuati dall'articolo 2.
2. La sperimentazione di cui al comma 1 è consentita solo in ambito
urbano e limitatamente alle specifiche tipologie di infrastrutture stradali e/o
parti di strada, di cui all'articolo 3 e relativo allegato 2, in funzione della
classificazione dei dispositivi stessi.
Articolo 2 - Tipologie e caratteristiche dei dispositivi per la micromobilità elettrica
1. Le tipologie dei dispositivi per la micromobilità elettrica ammesse
alla sperimentazione di cui all'articolo 1 sono esclusivamente le seguenti:
- hoverboard;
- segway;
- monopattini;
- monowheel.
2. Al fine dell'applicazione delle disposizioni del presente decreto,
rientrano nei dispositivi del tipo auto-bilanciato, quali ad esempio i
monowheel, gli hoverboard ed i segway, e del tipo non auto-bilanciato, quali ad
esempio i monopattini, i dispositivi che presentino caratteristiche costruttive
analoghe a quelle degli esemplari rappresentati nell'allegato 1.
3. I dispositivi non auto-bilanciati sono dotati di motore elettrico
avente potenza nominale massima non superiore a 500W e di segnalatore acustico.
4. Il dispositivo auto-bilanciato del tipo segway deve essere dotato di
segnalatore acustico.
5. Da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell'oscurità
e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedano l'illuminazione,
tutti i dispositivi di cui al comma 1 sprovvisti o mancanti di luce anteriore
bianca o gialla fissa e posteriormente di catadiottri rossi e di luce rossa
fissa, utili alla segnalazione visiva, non possono essere utilizzati, ma
solamente condotti o trasportati a mano.
6. I dispositivi non possono essere dotati di posto a sedere per
l'utilizzatore e sono destinati ad essere utilizzati da quest'ultimo con
postura in piedi.
7. I dispositivi in grado di sviluppare velocità superiori a 20 km/h, al
fine di poter essere utilizzati nell'ambito della sperimentazione di cui
all'articolo 1, devono essere dotati di regolatore di velocità, configurabile
in funzione di detto limite. In ogni caso, per poter essere utilizzati su aree
pedonali, tutti i dispositivi devono essere dotati di regolatore di velocità,
configurabile altresì in funzione di una velocità non superiore a 6 km/h.
8. I dispositivi devono riportare la relativa marcatura CE prevista
dalla direttiva 2006/42/CE.
Articolo 3 - Ambiti di circolazione sperimentale dei dispositivi per la micromobilità
elettrica
1. I Comuni, con specifico provvedimento emanato nelle forme di cui all'art. 7 del CDS, autorizzano in
via sperimentale la circolazione dei dispositivi per la micromobilità elettrica
esclusivamente in ambito urbano, limitatamente alle specifiche tipologie di
infrastrutture stradali e/o parti di strada indicati nella tabella di cui
all'allegato 2.
Articolo 4 - Condizioni e procedure per l'autorizzazione alla circolazione sperimentale
1. Ai fini dell'autorizzazione di cui all'articolo 3, i Comuni
provvedono a individuare infrastrutture stradali e/o parti di strada, coerenti
con le disposizioni di cui all'allegato 2 e conformi alle caratteristiche di
cui all'articolo 5. Con delibera di giunta comunale, adottata con le modalità
di cui all'art. 7 comma 9, del
Codice della Strada, approvano la sperimentazione della micromobilità
elettrica, prevedendo anche la regolamentazione della sosta per i dispositivi
di cui all'art. 2.
2. I Comuni, previa specifica ordinanza, installano lungo le
infrastrutture stradali e/o parti di strada individuate ai sensi del comma 1,
specifica segnaletica stradale verticale e orizzontale conforme all'allegato 3;
sarà cura dei Comuni avviare una campagna di informazione della sperimentazione
in atto nel proprio territorio in corrispondenza di infrastrutture di
trasporto, ricadenti nel proprio centro abitato, destinate allo scambio modale
quali porti, aeroporti, stazioni ferroviarie, autostazioni.
3. I Comuni provvedono nella delibera della Giunta comunale relativa
alla sperimentazione di cui all'art. 4 comma 1 e ai successivi atti
applicativi, ad esplicitare che per la sosta i conduttori dei dispositivi si
attengano a quanto previsto nella regolamentazione di cui al comma 1. Nella
medesima delibera i Comuni, qualora istituiscano o affidino servizi di noleggio
dei dispositivi in condivisione, anche in modalità free-floating, prevedano di
rendere obbligatoria l'attivazione di una adeguata azione di informazione nei
confronti degli utilizzatori da parte delle società responsabili del servizio
circa le regole di utilizzo, fra le quali quelle relative alla sicurezza
stradale, alla velocità, alle modalità consentite di sosta. I Comuni prevedono,
nella istituzione o nell'affidamento del servizio di noleggio, l'obbligo di
coperture assicurative per l'espletamento del servizio stesso.
Articolo 5 - Caratteristiche dei percorsi oggetto di sperimentazione
1. Nell'individuazione delle infrastrutture stradali e/o parti di strada
ai sensi dell'articolo 4, comma 1, i Comuni valutano che le stesse abbiano
caratteristiche geometriche, funzionali e di circolazione adeguate in relazione
alla tipologia dei dispositivi per la micromobilità elettrica ammessi a
circolare sulle stesse ed agli altri utenti della strada.
Articolo 6 - Requisiti degli utenti e norme di comportamento
1. Nell'ambito della sperimentazione della circolazione su strada, i
dispositivi per la micromobilità elettrica possono essere condotti solo da
utilizzatori che abbiano compiuto la maggiore età o, se minorenni, che siano
titolari almeno di patente di categoria AM.
2. È in ogni caso vietato il trasporto di passeggeri o cose ed ogni
forma di traino.
3. Gli utilizzatori devono mantenere un andamento regolare, in relazione
al contesto di circolazione e devono evitare manovre brusche ed acrobazie.
4. Gli utilizzatori devono attenersi alle istruzioni d'uso riportate nel
manuale di ciascun dispositivo per la micromobilità elettrica nonché, in caso
di noleggio, alle prescrizioni del locatore.
5. Quando, ai sensi dell'articolo 3 e relativo allegato 2, è ammessa la
circolazione di dispositivi per la micromobilità elettrica nelle aree pedonali,
gli utilizzatori non possono superare la velocità di 6 km/h: a tal fine deve
essere attivato il limitatore di velocità previsto dall'art. 2, co. 7, secondo
periodo.
6. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, quando, ai sensi
dell'articolo 3 e relativo allegato 2, è ammessa la circolazione di dispositivi
per la micromobilità elettrica, sulle piste ciclabili, sui percorsi promiscui
pedonali e ciclabili, identificabili con la figura II 92/b del decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e nelle zone 30 o su
strade ove è previsto un limite di velocità massimo di 30 km/h, gli
utilizzatori conformano il loro comportamento alle prescrizioni di cui all'art. 182, comma 1, con esclusione
dell'ipotesi di circolazione fuori dai centri abitati, e commi 2, 3 e 4 del
Codice della Strada e di cui all'art. 377, commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7, del
Regolamento. Si applicano le disposizioni del comma 10, primo periodo, del
citato articolo 187 del Codice della strada.
7. Quando, ai sensi dell'articolo 3 e relativo allegato 2, è ammessa la
circolazione di dispositivi per la micromobilità elettrica nelle aree pedonali,
gli utilizzatori evitano ogni comportamento che causi intralcio al transito
normale degli altri pedoni. Si applicano le disposizioni del comma 10 del
citato articolo 190 del Codice della strada.
8. Dopo il tramonto del sole e mezz'ora prima del suo sorgere e il
conducente di dispositivi auto-bilanciato del tipo segway o non autobilanciato
del tipo monopattino elettrico che circolino su strade ricadenti in zona 30, su
strade ove è previsto un limite di velocità massimo di 30 km/h o su pista
ciclabile hanno l'obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti
ad alta visibilità, di cui al comma 4-ter dell'articolo 162 del Codice della Strada. Si
applicano le disposizioni del comma 10, primo periodo, del citato articolo 182 del Codice della strada.
9. Le prescrizioni in materia di limiti di velocità non si applicano
quando i dispositivi per la mobilità elettrica sono utilizzati dai soggetti di
cui all'articolo 12, comma 1, del Codice della strada,
nel rispetto dei limiti ivi previsti.
Articolo 7 - Ulteriori disposizioni, durata e termine temporale della sperimentazione
1. La sperimentazione dei dispositivi per la micromobilità elettrica può
essere autorizzata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto e deve concludersi entro e non oltre ventiquattro mesi
decorrenti dalla medesima data. I Comuni che autorizzano la sperimentazione
comunicano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero
dell'interno i provvedimenti a tal fine adottati, entro 30 giorni dalle
rispettive date di adozione.
2. Ciascuna sperimentazione autorizzata ha durata minima di almeno
dodici mesi. Entro tre mesi dal termine del periodo di sperimentazione i Comuni
ne comunicano le risultanze al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
secondo le modalità che saranno definite con apposita disposizione dello stesso
Ministero.
3. È vietata la circolazione dei dispositivi per la micromobilità
elettrica difformi dalle tipologie e dalle caratteristiche di cui all'articolo
2 e relativo allegato 1. È altresì vietata la circolazione dei predetti
dispositivi in assenza o in difformità rispetto all'autorizzazione di cui
all'articolo 3, e relativo allegato 2, nonché rispetto alle norme di
comportamento previste dal presente decreto. Si applicano le sanzioni previste
dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e succ. mod., recante "Nuovo
codice della strada".
Il presente decreto, unitamente agli allegati che ne costituiscono parte integrante, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.
Roma, 4 giugno 2019
Allegato 1 al Decreto ministeriale n. 229 del 04/06/2019
(articolo 2, comma 2)
COMPONENTI CHE COSTITUISCONO I DISPOSITIVI AUTO-BILANCIATI E NON AUTOBILANCIATI
I dispositivi per la micromobilità elettrica sono caratterizzati dai componenti elencati nella seguente legenda: trattasi di componenti di massima di ciascun dispositivo, utili alla identificazione di quei dispositivi che, presentando caratteristiche analoghe, rientrano nel campo di applicazione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 2, comma 2.
LEGENDA
1. Manico
2. Leva del freno
3. Acceleratore
4. Display di controllo
5. Manubrio
6. Cavo elettrico o freno
7. Sistema di bloccaggio per la regolazione dell'altezza del manubrio
8. Piantone dello sterzo
9. Head tube (collegamento forcella-telaio)
10. Forcella anteriore
11. Ruote (2 ruote)
12. Telaio
13. Pedana
14. Forcella posteriore
15. Gruppo di frenatura principale
16. Motore
17. Trasmissione
18. Batteria
19. Parafango
20. Rotellina
21. Manico per il trasporto

Allegato 2 al Decreto ministeriale n. 229 del 04/06/2019
(articolo 3)
|
TIPOLOGIA DISPOSITIVO |
AMBITI DI CIRCOLAZIONE SPERIMENTALE DEI DISPOSITIVI PER LA MICROMOBILITÀ ELETTRICA | |||
|
AREE PEDONALI |
PERCORSI PEDONALI E CICLABILI |
PISTE CICLABILI IN SEDE PROPRIA E SU CORSIA RISERVATA |
ZONE 30 E STRADE CON Vmax≤ 30 km/h | |
|
MONOWHEEL |
ammesso (1) |
non ammesso |
non ammesso |
non ammesso |
|
HOVERBOARD |
ammesso (1) |
non ammesso |
non ammesso |
non ammesso |
|
SEGWAY |
ammesso (1) |
ammesso (2) |
ammesso (2) |
ammesso (2) |
|
MONOPATTINI |
ammesso (1) |
ammesso (2) |
ammesso (2) |
ammesso (2) |
|
NOTA: | ||||
Allegato 3 al Decreto ministeriale n. 229 del 04/06/2019
(articolo 4, comma 2)
Ove consentita la circolazione dei dispositivi
per la micromobilità elettrica, la segnaletica stradale deve fornire idonea
informazione all'utente della strada.
A tal fine è introdotta la seguente segnaletica sperimentale.
In analogia ai simboli di cui all'art. 125 del Regolamento, per le finalità ivi
previste, si propongono i seguenti specifici pittogrammi:
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|
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I simboli di
cui alle figure 1-2-3-4 potranno essere apposti nel pannello integrativo
relativo al segnale figura II.320 art. 135 "AREA PEDONALE", al fine
di identificare i dispositivi ammessi alla circolazione entro l'area pedonale.
Il Comune che intenda avviare la sperimentazione, consentendo la circolazione
dei dispositivi per la micromobilità elettrica secondo gli ambiti definiti
nell'allegato 2. installerà al di sotto del segnale di "INIZIO DEL CENTRO
ABITATO" (figura II.273 del Regolamento) il seguente segnale sperimentale:

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Figura 5 - Segnale sperimentale per la micromobilità elettrica |
Al segnale di cui alla figura 5 sarà abbinato il seguente pannello integrativo:
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Figura 6 - Pannello integrativo ad abbinare al segnale sperimentale per la micromobilità elettrica |
Il segnale di
cui alla figura 5 fornisce, all'utente della strada che accede all'interno del
centro abitato, l'informazione che è in atto la sperimentazione della
micromobilità elettrica e che nelle zone 30 o su strade con limite di velocità
massimo di 30 km/h, nonché sulle piste ciclabili e sui percorsi pedonali e
ciclabili è ammessa la circolazione di monopattini elettrici e segway. Il
pannello integrativo riportato in figura 6 fornisce l'informazione che trattasi
di segnaletica sperimentale.
L'abbinamento dei segnali di cui alle figure 5-6 e del segnale di cui alla
figura II.273 del Regolamento deve essere conforme alle disposizioni del Codice
della Strada e del relativo Regolamento.
Nel caso in cui il Comune intendesse autorizzare solo una fattispecie di
dispositivo (monopattino elettrico o segway), il segnale di cui alla figura 5
conterrà solo il simbolo del dispositivo consentito.
Nel caso il Comune intendesse escludere la possibilità di circolazione dei
dispositivi su uno specifico percorso ricadente negli ambiti ammessi per
monopattini elettrici e segway, dovrà applicare il pannello integrativo di cui
al modello II 4 art. 83 del Reg.
usando il simbolo o i simboli dei dispositivi ai quali è vietata la
circolazione (figure 1-2).
Nel caso in cui il Comune intendesse riservare specifici percorsi riservati ai
soli dispositivi per la micromobilità elettrica ovvero l'abbinamento del
segnale sperimentale e del relativo pannello integrativo di cui alle figg. 5-6
non fosse possibile se non in difformità alle disposizioni del Codice della
Strada e del relativo Regolamento, il percorso deve essere riconoscibile
attraverso una specifica segnaletica verticale di seguito descritta.
In analogia ai segnali di obbligo di cui all'art. 122 comma 9 del Regolamento (fig. II.88,
fig. II.90, fig. 92/a, fig. 92/b), per le finalità ivi previste, si propongono
i seguenti specifici pittogrammi, da utilizzare all'inizio delle tipologie di
infrastrutture stradali e/o parti di strada indicati nella tabella di cui
all'allegato 2:
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La fine dell'obbligo dei segnali di cui alle figure 7-8-9-10 deve essere indicata con analogo segnale barrato obliquamente da una fascia rossa in analogia alle figure II.89-91-93/a-93/b del Regolamento.
Il formato dei segnali stradali verticali è nel formato "piccolo" o ridotto ai sensi dell'articolo 80 del Regolamento.


